chi siamo: statuto dell'associazione
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TITOLO I - Disposizioni generali

Articolo 1
E' costituita un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione di: "SEINGIOCO".
L'Associazione ha sede in Perugia, Via Leonardo Da Vinci n. 16, e può istituire uffici in altre località.

Articolo 2
E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. L'Associazione può aderire, con delibera da adottarsi dall'Assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.

Articolo 3
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione

TITOLO II - Scopo ed oggetto

Articolo 4
L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero promuovere e coordinare attività socio-educative, formative, ludiche-artistiche, culturali e scientifiche, contribuendo in tal modo alla crescita civile e culturale dei propri soci, nell'ottica dell'educazione permanente e dell'uso delle nuove tecnologie. In particolare l'Associazione per raggiungere il suo scopo istituzionale intende porre in essere le seguenti attività:
1) Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione residenziali e on-line;
2) consulenza e supporto in attività progettuali;
3) studi e ricerche, ricerca-azione;
4) elaborazione di materiale didattico;
5) attività editoriali;
6) assistenza per lo sviluppo di prodotti multimediali;
7) consulenza per l'organizzazione e la gestione di centri e costruzione di archivi didattici;
8) produzione di servizi e consulenze;
9) promozione ed organizzazione di seminari, incontri, convegni e dibattiti.

Articolo 5
L'Associazione per realizzare gli scopi primari potrà altresì svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e con riferimento all'oggetto sociale.

TITOLO III - Soci

Articolo 6
Sono aderenti all'Associazione:
- i soci fondatori;
- i soci ordinari dell'Associazione;
Possono essere soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividendo le finalità dell'Associazione, cooperano concretamente alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.

Articolo 7
Per assumere la qualifica di Socio ordinario è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione nella quale l'aspirante assuma l'impegno di accettazione incondizionata del presente statuto e delle disposizioni regolamentari emanate dagli organi competenti in attuazione dello stesso. I soci ordinari perdono il diritto di associazione qualora non corrispondano la quota annuale di adesione il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8
I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte. Può recedere su domanda il socio che non sia più in grado di collaborare al perseguimento degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con l'Associazione.

Articolo 9
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

Articolo 10
Sono soci fondatori coloro i quali sottoscrivono il presente atto ed il loro status è vitalizio, salvo i motivi di esclusione previsti dal pregresso articolo 9. I soci fondatori di diritto fanno parte del Consiglio Direttivo per almeno cinque dalla data di registrazione della statuto, per garantire la coerenza iniziale dell'Associazione. Possono acquisire il titolo di soci fondatori quegli associati che contribuiscano o abbiano contribuito in modo rilevante a realizzare i fini associativi con contributi di beni e di lavoro, a parità di diritti con gli altri soci fondatori. Sulla qualità di nuovi Soci fondatori decide con giudizio insindacabile l'Assemblea degli Associati.

TITOLO IV - L'Assemblea generale

Articolo 11
L'Assemblea generale dei soci, regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Può inoltre essere convocata su richiesta di almeno un quinto dei soci o da almeno la metà dei membri del direttivo.
Hanno diritto di intervento in Assemblea e di votare, in ogni caso, i soci fondatori e i soci ordinari che siano in regola con il pagamento delle quota annua associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto. I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci ma ogni iscritto può ricevere una sola delega.

Articolo 12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea si redige un processo verbale firmato dal Presidente o dal segretario.

Articolo 13
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) eleggere il Presidente dell'Associazione;
d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
e) decide sull'attribuzione della qualifica di socio fondatore;
in sede straordinaria
a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro ad essa demandato per legge;
b) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione.

Articolo 14
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza dei presenti.
Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee straordinarie sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei soci e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti

TITOLO V - Il Consiglio Direttivo

Articolo 15
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque persone che sono nominate dall'Assemblea e dal Presidente dell'Associazione che lo presiede. Il Consiglio dura in carica per il periodo di cinque anni. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto costitutivo.

Articolo 16
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

a) elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
b) convocare le assemblee previste dallo statuto;
c) decidere sugli investimenti patrimoniali;
d) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione dei soci;
e) fissare la misura delle quote associative e degli eventuali contributi associativi supplementari;
f) disciplinare l'accesso dei soci alle attività poste in essere dall'Associazione;
g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con soci o con terzi;

Articolo 17
Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o uno dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono valide se sono presenti almeno tre membri e sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal consigliere di maggiore anzianità all'interno dell'Associazione. Le delibere del Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza assoluta dei membri, in ogni caso a parità prevale il voto del Presidente dell'Associazione. Delle riunioni del consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente.

TITOLO VI - Il Presidente dell'Associazione

Articolo 18
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli effetti di fronte ai terzi ed in giudizio dura in carica cinque anni ed è nominato dall'Assemblea generale. Egli può essere rieletto. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell'atto costitutivo.
Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea generale: in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività della Associazione. Poteri speciali per la firma dei singoli atti possono essere attribuiti ai singoli consiglieri o ad operatori dell'Associazione. Egli, comunque, sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VII - Patrimonio

Articolo 19
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote annuali dei soci, da eventuali contributi associativi supplementari, dalle donazioni e da ogni altro cespite che potrà essere conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi delle attività sociali.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti effettuati dai soci fondatori nella misura complessiva di Euro 1.500 sul conto corrente dell'Associazione.

Articolo 20
L'esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile di ogni anno.

Articolo 21
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

TITOLO VIII - Scioglimento e liquidazione

Articolo 22
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività, andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.

TITOLO IX - Clausola compromissoria

Articolo 23
Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Associazione ed i suoi soci oppure tra i soci stessi circa l'interpretazione del presente Statuto o per qualsiasi altra causa inerente l'Associazione stessa saranno deferite alla Camera Arbitrale dell'Umbria istituita presso la Camera di Commercio, artigianato ed industria di Perugia che giudicherà secondo le norme di diritto.

 
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Associazione Culturale "Seingioco" - Via Leonardo Da Vinci, n. 16 - Perugia - p.iva 02591330549 - e-mail info@seingioco.org