| |
|
TITOLO
I - Disposizioni generali
Articolo
1
E' costituita un'associazione non riconosciuta sotto la denominazione di: "SEINGIOCO".
L'Associazione ha sede in Perugia, Via Leonardo Da Vinci n. 16, e può istituire uffici in altre località.
Articolo 2
E' una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma
del Titolo I, Cap. III, artt. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto. L'Associazione può aderire, con delibera
da adottarsi dall'Assemblea generale, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali.
Articolo 3
Gli organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea generale
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente dell'Associazione
|
|
TITOLO
II - Scopo ed oggetto
Articolo
4
L'Associazione si propone di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e di arrecare benefici a persone svantaggiate
in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari, ovvero promuovere e coordinare attività socio-educative,
formative, ludiche-artistiche, culturali e scientifiche, contribuendo in tal modo alla crescita civile e culturale dei propri soci, nell'ottica
dell'educazione permanente e dell'uso delle nuove tecnologie. In particolare l'Associazione per raggiungere il suo scopo istituzionale
intende porre in essere le seguenti attività:
1) Progettazione, organizzazione e gestione di corsi di formazione
residenziali e on-line;
2) consulenza e supporto in attività progettuali;
3) studi e ricerche, ricerca-azione;
4) elaborazione di materiale didattico;
5) attività editoriali;
6) assistenza per lo sviluppo di prodotti multimediali;
7) consulenza per l'organizzazione e la gestione di centri e costruzione
di archivi didattici;
8) produzione di servizi e consulenze;
9) promozione ed organizzazione di seminari, incontri, convegni
e dibattiti.
Articolo
5
L'Associazione per realizzare gli scopi primari potrà altresì
svolgere qualunque attività connessa e/o accessoria a quelle
sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere
tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare
e fidejussorie necessarie o utili alla realizzazione degli scopi
sociali e con riferimento all'oggetto sociale.
|
|
TITOLO
III - Soci
Articolo
6
Sono aderenti all'Associazione:
- i soci fondatori;
- i soci ordinari dell'Associazione;
Possono essere soci tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche,
condividendo le finalità dell'Associazione, cooperano concretamente
alla loro realizzazione e/o fruiscono dei servizi della stessa Associazione.
Articolo
7
Per assumere la qualifica di Socio ordinario è necessario
presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione
nella quale l'aspirante assuma l'impegno di accettazione incondizionata
del presente statuto e delle disposizioni regolamentari emanate
dagli organi competenti in attuazione dello stesso. I soci ordinari
perdono il diritto di associazione qualora non corrispondano la
quota annuale di adesione il cui importo è stabilito dal
Consiglio Direttivo.
Articolo
8
I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza,
esclusione e per causa di morte. Può recedere su domanda
il socio che non sia più in grado di collaborare al perseguimento
degli scopi sociali. Il recesso è accordato dal Consiglio
Direttivo tenendo conto degli impegni che il socio ha in corso con
l'Associazione.
Articolo
9
Può essere escluso il socio:
a) che svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
b) che non osservi le deliberazioni degli organi sociali competenti;
c) che senza giustificato motivo non adempia puntualmente agli obblighi
assunti a qualsiasi titolo verso l'Associazione;
b) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
Le esclusioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza
dei suoi membri.
Articolo
10
Sono soci fondatori coloro i quali sottoscrivono il presente atto
ed il loro status è vitalizio, salvo i motivi di esclusione
previsti dal pregresso articolo 9. I soci fondatori di diritto fanno
parte del Consiglio Direttivo per almeno cinque dalla data di registrazione
della statuto, per garantire la coerenza iniziale dell'Associazione.
Possono acquisire il titolo di soci fondatori quegli associati che
contribuiscano o abbiano contribuito in modo rilevante a realizzare
i fini associativi con contributi di beni e di lavoro, a parità
di diritti con gli altri soci fondatori. Sulla qualità di
nuovi Soci fondatori decide con giudizio insindacabile l'Assemblea
degli Associati.
|
|
TITOLO
IV - L'Assemblea generale
Articolo
11
L'Assemblea generale dei soci, regolarmente costituita, rappresenta
la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in
conformità della legge e del presente statuto, obbligano
tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti. I
soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo almeno
una volta all'anno, mediante comunicazione scritta, diretta a ciascun
socio, contenente l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima
di quello fissato per l'adunanza. Può inoltre essere convocata
su richiesta di almeno un quinto dei soci o da almeno la metà
dei membri del direttivo.
Hanno diritto di intervento in Assemblea e di votare, in ogni caso,
i soci fondatori e i soci ordinari che siano in regola con il pagamento
delle quota annua associativa. Ogni socio ha diritto ad un voto.
I soci maggiori d'età hanno il diritto di voto per l'approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina
degli organi direttivi dell'Associazione. I soci possono farsi rappresentare
da altri soci ma ogni iscritto può ricevere una sola delega.
Articolo
12
L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione
ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.
Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene
necessario, due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea
di constatare la regolarità delle deleghe e in genere il
diritto d'intervento all'Assemblea. Delle riunioni di assemblea
si redige un processo verbale firmato dal Presidente o dal segretario.
Articolo
13
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria
a) deliberare sugli indirizzi generali dell'Associazione;
b) approvare il bilancio annuale consuntivo e preventivo;
c) eleggere il Presidente dell'Associazione;
d) nominare i componenti del Consiglio Direttivo;
e) decide sull'attribuzione della qualifica di socio fondatore;
in sede straordinaria
a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e su quant'altro
ad essa demandato per legge;
b) delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione.
Articolo
14
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione quando
sono presenti la metà più uno dei soci, in seconda
convocazione qualsiasi sia il numero dei partecipanti. I soci deliberano
tanto in prima quanto in seconda convocazione con la maggioranza
dei presenti.
Le Assemblee straordinarie sono valide in prima convocazione con
la presenza della maggioranza dei soci e deliberano con il voto
favorevole dei 2/3 dei presenti. In seconda convocazione le assemblee
straordinarie sono valide con la presenza di almeno i 2/3 dei soci
e deliberano con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti
|
|
TITOLO
V - Il Consiglio Direttivo
Articolo
15
Il Consiglio Direttivo è composto da un massimo di cinque
persone che sono nominate dall'Assemblea e dal Presidente dell'Associazione
che lo presiede. Il Consiglio dura in carica per il periodo di cinque
anni. Per la prima volta tali nomine vengono effettuate nell'atto
costitutivo.
Articolo
16
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a)
elaborare il bilancio consuntivo annuale e il bilancio preventivo;
b) convocare le assemblee previste dallo statuto;
c) decidere sugli investimenti patrimoniali;
d) deliberare in materia di ammissione, recesso, decadenza ed esclusione
dei soci;
e) fissare la misura delle quote associative e degli eventuali contributi
associativi supplementari;
f) disciplinare l'accesso dei soci alle attività poste in
essere dall'Associazione;
g) deliberare su tutti gli atti di natura contrattuale, mobiliare
e finanziaria compresa l'apertura di conti correnti con enti finanziari
e/o istituti bancari nell'ambito delle attività sociali;
h) assumere personale dipendente o stipulare contratti d'opera con
soci o con terzi;
Articolo
17
Il consiglio si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione
o uno dei suoi membri lo ritengano necessario; le riunioni sono
valide se sono presenti almeno tre membri e sono presiedute dal
Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal consigliere
di maggiore anzianità all'interno dell'Associazione. Le delibere
del Direttivo sono valide quando sono assunte con la maggioranza
assoluta dei membri, in ogni caso a parità prevale il voto
del Presidente dell'Associazione. Delle riunioni del consiglio viene
redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà
sottoscritto dal Presidente.
|
|
TITOLO
VI - Il Presidente dell'Associazione
Articolo
18
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta a tutti gli
effetti di fronte ai terzi ed in giudizio dura in carica cinque
anni ed è nominato dall'Assemblea generale. Egli può
essere rieletto. Per la prima volta la nomina viene effettuata nell'atto
costitutivo.
Al Presidente dell'Associazione compete sulla base delle direttive
emanate dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale il Presidente
riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione
dell'Associazione essendogli deferito tutto ciò che dal presente
statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea generale:
in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente
può anche compiere atti di straordinaria amministrazione,
ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo
per la ratifica del suo operato.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione
sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione
e del buon andamento di tutte le attività della Associazione.
Poteri speciali per la firma dei singoli atti possono essere attribuiti
ai singoli consiglieri o ad operatori dell'Associazione. Egli, comunque,
sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e
del Consiglio Direttivo.
|
|
TITOLO
VII - Patrimonio
Articolo
19
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote
annuali dei soci, da eventuali contributi associativi supplementari,
dalle donazioni e da ogni altro cespite che potrà essere
conseguito nel rispetto delle norme vigenti. Alle spese occorrenti
per il funzionamento dell'Associazione si provvederà con
le contribuzioni annuali obbligatorie dei soci e con i proventi
delle attività sociali.
Il fondo di dotazione iniziale è costituito dai versamenti
effettuati dai soci fondatori nella misura complessiva di Euro 1.500
sul conto corrente dell'Associazione.
Articolo
20
L'esercizio sociale va dal 1°gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. L'Assemblea deve approvare il bilancio entro il 30 aprile
di ogni anno.
Articolo
21
Gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati
per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle
direttamente connesse.
|
|
TITOLO
VIII - Scioglimento e liquidazione
Articolo
22
In caso di scioglimento per qualsiasi causa dell'Associazione, il
patrimonio residuo e le eventuali eccedenze attive risultanti dal
bilancio di liquidazione dopo il pagamento di ogni passività,
andranno devolute a enti e organismi con qualifica di ONLUS o ai
fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo
di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23.12.1996 n. 662.
|
|
TITOLO
IX - Clausola compromissoria
Articolo
23
Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Associazione ed
i suoi soci oppure tra i soci stessi circa l'interpretazione del
presente Statuto o per qualsiasi altra causa inerente l'Associazione
stessa saranno deferite alla Camera Arbitrale dell'Umbria istituita
presso la Camera di Commercio, artigianato ed industria di Perugia
che giudicherà secondo le norme di diritto.
|
|